Titolo VII
Art. 20 bis
24 / 33In vigore dal 31 dic 2005
1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533#art-20-bis