Art. 3 quater · Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive.

Art. 3 quater

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Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive.

In vigore dal 20 lug 2001
(Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive). 1. Il Ministero delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento. 2. Per le trasmissioni e i programmi in lingua ladina sono di norma utilizzate le strutture e le attività realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Per le stesse finalità la provincia può stipulare appositi accordi con le emittenti locali. 3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 può essere prevista anche la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea.
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