Art. 1 bis · Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace

Art. 1 bis

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Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace

In vigore dal 20 lug 2001
(Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace) 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori dei comuni di cui all' e all' è consentito l'uso rispettivamente della lingua ladina, mochena e cimbra. 2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale. 3. Negli uffici di cui al comma 1 le comunicazioni rivolte al pubblico e le indicazioni sono redatte anche in lingua ladina, mochena e cimbra. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, se non è possibile usare le lingue mochena e cimbra si utilizza la lingua di riferimento. 5. La regione, nell'ambito della propria competenza, assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti per l'attuazione della finalità di cui al comma 1. 6. Le disposizioni di cui all' si applicano anche all'ufficio del giudice di pace avente competenza territoriale per i comuni di cui all'.
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