Art. 20
20 / 20In vigore dal 30 dic 1993
1. L' è sostituito dal seguente:
" (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autononome). - 1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all', commi 1 e 4, all', commi 1 e 2, agli , all', comma 1, e agli , sono altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GARAVAGLIA, Ministro della sanità BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-07;517#art-20