Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 30 dic 1993
1. L' è sostituito dal seguente: " (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autononome). - 1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all', commi 1 e 4, all', commi 1 e 2, agli , all', comma 1, e agli , sono altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanità BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
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