Art. 1
1 / 1In vigore dal 5 gen 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante riordino della finanza degli enti territoriali;
Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto alcune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Il secondo periodo del comma 1, lettera c), dell'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente: "Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma residua è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione montana.".
2. La lettera b), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è sostituita dalla seguente:
" b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi:
comuni con meno di 500 abitanti;
comuni da 500 a 999 abitanti;
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni da 500.000 abitanti e oltre;".
3. Alla lettera c), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con ponderazione in funzione dell'usufruibilità dei servizi;".
4. Alla lettera e), comma 3, dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi;".
5. Al comma 3 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo la lettera h) è aggiunta, in fine, la seguente:
"h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto.".
6. Al terzo capoverso del comma 1 dell'art. 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: "9 agosto 1987, n. 472," sono sostituite dalle seguenti: "9 agosto 1986, n. 472,".
7. Al comma 3 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: "alla media per abitante" sono sostituite dalle seguenti: "al valore normale della classe per abitante".
8. Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole: "nella misura massima del 20 per cento, non cumulabile, per l'appartenenza a più categorie:" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per l'appartenenza a più categorie entro il 20 per cento:".
9. Al comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:
"e-bis) enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la popolazione del comune sede degli insediamenti militari, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa.".
10. All'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.".
11. Al comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La redazione del piano economico-finanziario riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo.".
12. All'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. L'attività di monitoraggio è svolta in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione del servizio pubblico, che deve essere comunicato alla società di monitoraggio o alla Cassa depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza.".
13. All'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
GALLO, Ministro delle fi nanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo e fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-01;528#art-1