Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 17 dic 1993
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLO, Ministro delle finanze MANCINO, Ministro dell'interno BARUCCI, Ministro del tesoro PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-01;518#art-2