Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 29 dic 1993
1. L'art. 29 è sostituito dal seguente: "Art. 29 (Attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attività di formazione preliminare all'accesso alle attuali qualifiche VIII e IX, di reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché di formazione permanente per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo svolgimento di tali attività. Esprime parere al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici e sui programmi formativi predisposti dagli enti ai quali compete l'attività di formazione per il personale degli enti locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenente a qualifiche funzionali diverse dalle attuali VIII e IX. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara annualmente una relazione sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene presentata al Parlamento. 2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico, personale docente di comprovata professionalità. Per progetti speciali può stipulare convenzioni con università ed altri enti di formazione e ricerca. 3. Al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che presiede l'organo deliberante, fanno capo le responsabilità didattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore nomina un segretario generale, scelto tra il personale con qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il quale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli uffici della Scuola. 4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti. 5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) gli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, loro composizione e competenze; b) la collocazione della sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle eventuali sue articolazioni periferiche, nel rispetto delle leggi vigenti; c) il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola superiore della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti; d) il contigente di personale funzionale alle attività permanenti di organizzazione; e) il contingente e le modalità di utilizzazione del personale docente correlato alla realizzazione dei programmi; f) le modalità relative alle convenzioni di cui al comma 2; g) la possibilità che la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvalga anche di strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento già esistenti. 6. È abrogato l', comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336. Sono altresì abrogate le norme in contrasto con il presente decreto. Il regolamento di cui al comma 5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte le disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente decreto. 7. Le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non previste dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continuano ad essere espletate fino al loro compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle disposizioni del presente capo, continuano ad operare quelli attualmente in carica".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-18;470#art-9