Art. 5
5 / 21In vigore dal 9 dic 1993
1. L' è sostituito dal seguente:
" (Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti). - 1. Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 64 del presente decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere, all'Istituto nazionale di statistica ISTAT, la elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e 'standards'".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-18;470#art-5