Art. 3
3 / 21In vigore dal 17 nov 1994
1. L' è sostituito dal seguente:
" (Amministrazioni destinatarie). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Le altre pubbliche amministrazioni - fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni - previa modifica, ove necessario, dei rispettivi ordinamenti, adeguano alle disposizioni del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono entro due mesi, al Dipartimento della funzione pubblica le deliberazioni, le disposizioni e i provvedimenti adottati in attuazione del comma 1.
Il Dipartimento ne cura la raccolta e la pubblicazione.
3. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del presente capo".
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre - 7 novembre 1994, n. 383, (in G.U. 1a s.s. 16/11/1994, n. 47) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), nella parte in cui ha sostituito il terzo comma dell'art. 13, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-18;470#art-3