Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 9 dic 1993
1. Al comma 1 dell'art. 54 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale". 2. Al comma 5 dell'art. 54 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-18;470#art-20