Art. 12
12 / 21In vigore dal 9 dic 1993
1. L'art. 32 è sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Ricognizione delle vacanze di organico). - 1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all' e all', comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la consistenza del personale come definita all'art. 31, comma 1, nonché le conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti alle qualifiche ed ai profili professionali che presentano esuberi.
2. I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalità che presentino esubero sono assoggettati a mobilità con trasferimento a domanda o d'ufficio, privilegiando la mobilità all'interno dello stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano al personale interessato l'appartenenza ad una qualifica e ad una professionalità che presenti esubero.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco nominativo delle domande di trasferimento presentate dal proprio personale con indicazione delle qualifiche, della sede di servizio e delle sedi richieste accorpate per provincia.
4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
5. La mobilità fra le singole regioni, i relativi enti strumentali e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, è attuata dalle regioni interessate nel rispetto delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell' della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e secondo la disciplina stabilita dal successivo art. 35. Le singole regioni, anche per conto dei rispettivi enti strumentali e dipendenti, possono aderire alla mobilità di livello nazionale sulla base di preventive intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le regioni, in armonia con la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 35 disciplinano la mobilità del proprio personale, anche in relazione alla delega di funzioni agli enti locali, dopo consultazione delle associazioni regionali degli enti interessati.
6. Fino al 31 dicembre 1994, in relazione all'attuazione dell'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
7. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori, tecnologi e tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, nonché al personale delle istituzioni universitarie.
8. Continuano ad applicarsi le disposizioni dello - bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-18;470#art-12