Art. 80 · Abrogazioni
Capo III

Art. 80

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Abrogazioni

In vigore dal 24 dic 1993
1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall', commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall' del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507#art-80