Art. 96
96 / 132In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la parola: "idonee" è soppressa e le parole: "stabilite dal regolamento." sono sostituite dalle seguenti: ", di cui all', comma 5.";
b) al comma 6 la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono", le parole: "da due conducenti" sono sostituite dalle seguenti: "solo da quest'ultimo" e l'ultimo periodo è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-96