Art. 95

Art. 95

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: " b) il certificato di proprietà;" sono soppresse; la lettera c) diventa lettera b); la lettera d) diventa lettera c); la lettera e) diventa lettera d); b) alla lettera c) le parole: "di cui alla lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b)"; c) al comma 4 le parole da: "e quando" a: "trasporti eccezionali," sono soppresse; d) al comma 5 le parole: "quando prescritto" sono sostituite dalle seguenti: "e il certificato di idoneità, quando prescritti."; e) al comma 6 la parola: "ciclomotori" è sostituita dalla seguente: "ciclomotore", la parola: "conformità" è sostituita dalle seguenti: "idoneità tecnica", e le parole: "valido" e: "dal quale possa rilevarsi l'età" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-95