Art. 92

Art. 92

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 le parole: "comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "comma 10"; b) al comma 7 le parole: "dall'articolo 152" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 153, comma 5"; c) al comma 20 le parole: "commi 2, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-92