Art. 90

Art. 90

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 173, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "forze armate" sono aggiunte le seguenti: "e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11," e dopo le parole: "veicoli adibiti" sono aggiunte le seguenti: "ai servizi delle strade, delle autostrade ed".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-90