Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 dopo la parola: "classificazione" è soppressa la seguente: "funzionale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all', comma 2"; b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all', comma 2.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-9