Art. 88

Art. 88

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: "anche se muniti di carrozzino laterale" sono sostituite dalle seguenti: "o di motocarrozzette"; b) al comma 2 dopo le parole: "un minore" è aggiunta la seguente: "trasportato".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-88