Art. 84

Art. 84

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è modificata come segue: "Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi"; b) al comma 1 le parole: "I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici" sono sostituite dalle seguenti: "I veicoli a motore ed i rimorchi"; c) al comma 3 la parola: "inferiore" è sostituita dalle seguenti: "non superiore"; d) al comma 4 le parole: "adibiti al trasporto di containers" sono soppresse e dopo le parole: "lettera e)" sono aggiunte le seguenti: "e g)"; e) al comma 6 dopo le parole: "di massa" sono aggiunte le seguenti: "di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa"; f) al comma 11 le parole: "non sia stata rilasciata l'autorizzazione ovvero" e la parola: "comunque" sono soppresse; all'ultimo periodo le parole: "dell'autorizzazione" sono sostituite con le seguenti: "di una nuova autorizzazione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-84