Art. 83

Art. 83

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 le parole: "fluorescente e" sono soppresse; b) al comma 7 le parole: "con decreto del Ministro dei lavori pubblici" sono soppresse; c) al comma 9 la parola: "constatazione" è sostituita dalla seguente: "contestazione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-83