Art. 77

Art. 77

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole: "anabbaglianti e quelli" sono soppresse; al secondo periodo la parola: "essi" è sostituita dalle seguenti: "i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità"; b) al comma 8 dopo le parole: "a 50 metri" sono aggiunte le seguenti: ", di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", qualora il veicolo ne sia dotato.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-77