Art. 70

Art. 70

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole da: "i 90 km/h" a: "nei centri abitati." sono sostituite dalle seguenti: "i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali."; b) al comma 3: alla lettera a) la parola: "40" è sostituita dalla seguente: "45"; alla lettera b) le parole: "di merci pericolose" sono sostituite dalle seguenti: "delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1"; alla lettera c) le parole: "macchine agricole, macchine operatrici e carrelli" sono sostituite dalle seguenti: "macchine agricole e macchine operatrici"; alla lettera d) le parole: "e 50 km/h nei centri abitati" sono soppresse; c) al comma 4 le parole: "deve essere indicata la velocità massima consentita" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere indicate le velocità massime consentite" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11."; d) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-70