Art. 63

Art. 63

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D"; b) al comma 3 dopo la parola: "Chiunque" sono aggiunte le seguenti: ", munito di patente di categoria B, C o D,"; la parola: "veicolo" è sostituita dalla seguente: "autoveicolo" e le parole da: ", ovvero guida" a: "abilitazione professionale" sono soppresse; c) al comma 4 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C o D"; d) al comma 5 dopo le parole: "sanzione amministrativa" è aggiunta la seguente: "accessoria".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-63