Art. 54

Art. 54

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "di riconoscimento" sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima."; c) al comma 4 dopo le parole: "degli articoli" è aggiunta la seguente: "99,".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-54