Art. 51

Art. 51

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All', commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "di massa complessiva non superiore a 1,5 t" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-51