Art. 49

Art. 49

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All', comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "di cui al comma 1," sono aggiunte le seguenti: "i loro componenti o entità tecniche," e la parola: "prodotto" è sostituita dalla seguente: "prodotti".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-49