Art. 47

Art. 47

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dopo le parole: "o sottrazione" sono aggiunte le seguenti: "anche di una sola"; b) al comma 6 dopo le parole: "o distruzione" sono aggiunte le seguenti: "anche di una sola".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-47