Art. 42
42 / 132In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: "L'ufficio della Direzione generale" a: "di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'interessato,";
b) al comma 5 le parole: "nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nel comma 4" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-42