Art. 34

Art. 34

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dopo le parole: "nel comma 1," sono aggiunte le seguenti: "i loro componenti o entità tecniche"; b) al comma 4 le parole: "con taxi" sono soppresse e dopo le parole: "di cui all'," sono aggiunte le seguenti: "o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all',".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-34