Art. 31
31 / 132In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dopo le parole: "nei richiamati decreti," sono aggiunte le seguenti: "se a ciò non osta il diritto comunitario,";
b) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-31