Art. 31

Art. 31

31 / 132
In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 dopo le parole: "nei richiamati decreti," sono aggiunte le seguenti: "se a ciò non osta il diritto comunitario,"; b) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-31