Art. 27
27 / 132In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "e 12 m" sono inserite le seguenti: ", con l'esclusione dei semirimorchi,";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.";
c) al comma 6 dopo le parole: "o trasporti eccezionali" sono aggiunte le seguenti: "se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento";
d) al comma 7 le parole: "è soggetto alle sanzioni previste dall'." sono sostituite dalle seguenti: ", salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-27