Art. 25
25 / 132In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "di cose d'interesse agrario" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario";
b) al comma 2, lettera a), punto 1), le parole: "tirare, spingere, portare o" sono sostituite dalle seguenti: "tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-25