Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 prima delle parole: "I rimorchi" sono anteposte le seguenti: "Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell',"; b) al comma 4 dopo le parole: "dagli " sono aggiunte le seguenti: "e dal regolamento".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-24