Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All', comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione: a) dopo le parole: "Le opere necessarie" sono aggiunte le seguenti: "per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-19