Art. 17
17 / 132In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 dopo le parole: "piano urbano del traffico" è soppressa, ogni volta, la parola "veicolare";
b) al comma 1 sono soppresse le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice";
c) al comma 3 sono soppresse le parole: "entro il termine di cui al comma 1," e le parole: "di propria competenza" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate";
d) al comma 4 le parole: "Il piano urbano del traffico veicolare è finalizzato" sono sostituite dalle seguenti: "I piani di traffico sono finalizzati" e dopo le parole: "gli strumenti urbanistici vigenti" sono aggiunte le seguenti: "e con i piani di trasporto";
e) al comma 6 le parole: "La redazione del piano urbano del traffico veicolare" sono sostituite dalle seguenti: "La redazione dei piani di traffico" e sono soppresse le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,";
f) al comma 9 la parola: "personale" è sostituita dalle seguenti: "Ufficio tecnico del traffico".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-17