Art. 131

Art. 131

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 239 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: "nei sei mesi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio successivo".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-131