Art. 127

Art. 127

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli è fissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all', comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo."; c) al comma 4 le parole: "tutta la segnaletica stradale" sono sostituite dalle seguenti: "la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente"; dopo le parole: "e del regolamento" sono aggiunte le seguenti: "; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento." ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'."; d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5. Le norme di cui agli si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall' ed alla classificazione delle strade prevista dall', comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-127