Art. 126

Art. 126

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 233 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione: a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. Restano ferme le disposizioni contenute nell', comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-126