Art. 12
12 / 132In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "Sulle strade" è soppressa la parola: "statali" e dopo le parole: "di tipo E) ed F) l'occupazione della" le parole: "sede stradale" sono sostituite dalla seguente: "carreggiata";
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria."
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-12