Art. 116
116 / 132In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: "la invia," sono aggiunte le seguenti: "unitamente a copia del verbale," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.";
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.";
c) al comma 6 le parole: "revoca della patente" sono sostituite dalle seguenti: "sospensione della patente da tre a dodici mesi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-116