Art. 108

Art. 108

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 207, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: "ovvero alla violazione consegua una sanzione amministrativa accessoria," sono soppresse; b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-108