Art. 105
105 / 132In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le spese di procedimento.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-105