Art. 102

Art. 102

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione: a) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-102