Art. 101

Art. 101

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione: a) le parole: "dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "del trasgressore".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-101