Art. 100
100 / 132In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: "dei passaggi" sono sostituite dalle seguenti: "degli attraversamenti";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all', possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.";
c) al comma 9 le parole: "giochi o manifestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "giochi, allenamenti e manifestazioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-100