Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 1 ott 1993
1. All', al comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione: a) alla lettera b), le parole: "all'accertamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla segnalazione agli organi di polizia".
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