Art. 81 · Organi della procedura
Sez. III

Art. 81

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Organi della procedura

In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia nomina: a) uno o più commissari liquidatori; b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. 1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche società o altri enti. 1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell', comma 3, lettere a) e d). 2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese. 3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza. 4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che il comma 1-bis del presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione finale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-81