Sez. II
Art. 78
261 / 389Banche autorizzate in Italia
In vigore dal 9 gen 2026
1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche di Stato terzo, anche per insufficienza di fondi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-78