Sez. I
Art. 77
239 / 389Succursali di banche di Stato terzo
In vigore dal 30 nov 2021
1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.
1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati dell'Unione europea che ospitano succursali della banca di Stato terzo. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) l'introduzione al Titolo IV del Capo 01-I comprendente gli artt. da 69-ter a 69-undecies e del Capo 02-I comprendente gli artt. da 69-duodecies a 69-septiesdecies; (con l'art. 1, comma 13) l'introduzione al Titolo IV, Capo I della Sezione 01-I comprendente gli artt. da 69-octiesdecies a 69-vicies-bis.
- Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 42, lettera b)) che al comma 1 del presente articolo, la parola «extracomunitari» e' sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-77