Art. 71 · Organi della procedura
Sez. I

Art. 71

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Organi della procedura

In vigore dal 1 dic 2021
1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia nomina: a) uno o più commissari straordinari; b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. 2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. 4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia. 5. La Banca d'Italia, per ragioni d'urgenza e fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli , comma 3, e 72, comma 9. 6. Agli organi della procedura si applica l', comma 3, lettere a) e d). I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-71